Brindisi, resi noti i motivi della penalizzazione: il comunicato ufficiale
“Il 18 dicembre - giorno della contestata scadenza - il conto corrente del club presentava al termine della giornata un saldo di €37,53”
Il Tribunale Federale Nazionale, che negli scorsi giorni ha inflitto quattro punti di penalizzazione al Brindisi, quest’oggi ha reso noti i motivi che hanno portato alla sentenza: “1. I fatti oggetto del deferimento risultano pacificamente provati a livello documentale e neppure contestati dalla difesa. Effettivamente è emerso che i deferiti non hanno provveduto entro il termine regolamentare del 18 dicembre 2023 (il giorno 16 era un sabato) al versamento delle ritenute Irpef relative al bimestre settembre-ottobre 2023 per l'importo di Euro 34.185,00= ed al versamento dei contributi Inps relativi al bimestre settembre-ottobre 2023 per l'importo di Euro 71.557,00=. Entrambi i versamenti sono stati eseguiti con gli appositi modelli F24 il giorno successivo alla scadenza e cioè in data 19 dicembre 2023 con provvista prelevata dal conto corrente intestato alla società calcistica, il giorno prima inesistente.
2. Occorre subito evidenziare che ai sensi dell'art. 33, comma 4, CGS " Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti a favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare ...b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre- 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile,della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica". A sua volta l'art. 85, lett. c, par. V, NOIF prevede che " 1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del ...- secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati".
3. Orbene, dalla lettura del combinato disposto delle due norme citate emerge che le violazioni si perfezionano a causa del mancato pagamento di ciascuno degli obblighi declinati, tra loro ontologicamente autonomi quanto differenti nelle causali dei versamenti, alle scadenze fissate dall'ordinamento.
Ciò è talmente vero che per pacifica giurisprudenza endofederale la violazione della singola obbligazione neppure deve riguardare necessariamente l'intero bimestre, verificandosi la violazione anche laddove sia riferita a uno solo dei mesi che compongono il bimestre, pur comportando il dimezzamento della sanzione edittale di due punti di penalizzazione in classifica (CFA S.U. n. 108/CFA- 2022-2023).
4. Proprio nella citata decisione si legge che il ritardo nell'assolvimento dell'obbligo rispetto alla scadenza codificata, anche se breve (nella fattispecie esaminata le ritenute Irpef erano state versate con due giorni di ritardo), non assume alcun rilievo sotto il profilo del perfezionamento dell'infrazione perché "l'ordinamento sportivo richiede l'assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrate l'affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l'indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) ed obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione (art. 33 CGS)".
La ragione di tale interesse risiede nell'esigenza primaria di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società sportive partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare di continuo, "nonché di assicurare la regolarità della competizione che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti diretti a potenziare la capacità sportiva in danno del rispetto delle regole fiscali e previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva" (Decisione n. 0177 /TFNSD del 18.3.2024). 5. La gravità delle violazioni agli obblighi contestati non consente l'applicazione di alcuna attenuante neanche connessa alla tenuità del danno e al ritardo di un solo giorno.
Valga in proposito il consolidato principio dell'insormontabilità dei limiti edittali, con conseguente inapplicabilità delle circostanze attenuanti (CFA S.U. n. 88 e n. 89/2019-2020) e quello per il quale la sanzione, nell'ordinamento sportivo, ha uno scopo retributivo e di restaurazione della par condicio nelle competizioni agonistiche.
"Tanto conduce a considerare una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nell'attribuzione di punti negativi in classifica. Mentre le prime- connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generale preventiva)- devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado di colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.), le seconde devono tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione" (CFA S.U. n. 108/CFA- 2022-2023).
Con la conseguenza che, nel primo caso, la sanzione può essere determinata facendo uso delle circostanze aggravanti quanto attenuanti; nel secondo caso il potere discrezionale sulla determinazione della sanzione deve essere contenuto in limiti più angusti, potendo esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali.
Ciò in quanto la penalizzazione in termini di punti in classifica si ripercuote non solo sulla società sanzionata, ma anche nella sfera giuridica degli altri competitori determinando la necessità che la sanzione, onde rispettare la par condicio, non possa essere irrogata in misura minore ai limiti edittali, salvo che non risulti espressamente previsto da norma derogatoria.
6. Rilevato per le suesposte ragioni la commissione delle due infrazioni ascritte ai deferiti, va sottolineato che le tesi propugnate nella memoria difensiva in atti non sono condivisibili.
In essa si eccepisce che il ritardato pagamento dei due istituti contestati sarebbe stato determinato da forza maggiore costituita dall'impossibilità di operare sull'home banking il giorno 18 dicembre 2023, richiamando a sostegno uno scambio di e-mail risalente al 20 e 21.12.2023 tra l'Amministratrice Unica ed un funzionario bancario con oggetto principale la richiesta di restituzione del bancomat bloccato all'interno dell'ATM a causa di un'interruzione di energia elettrica verificatasi nel pomeriggio del giorno 19. Nello stesso treno di a.mail, dopo una lamentela della signora Rispoli per i rallentamenti patiti il giorno 18 nell'eseguire bonifici ad opera di partner commerciali della società sportiva, il funzionario riferiva che effettivamente la giornata di lunedì 18 era stata problematica sia per il malfunzionamento del bancomat sia per problemi di collegamento all'Host centrale che avrebbe avuto ripercussioni sui collegamenti ad internet Banking.
Orbene, tale affermazione non si presta all'interpretazione offerta dalla difesa dei deferiti non essendo eventuali rallentamenti nell'eseguire giroconti e le problematiche di collegamento ad internet banking equiparabili alla eccepita impossibilità di operare sull'home banking (che fra l'altro costituisce solo uno degli strumenti per eseguire le operazioni sul conto corrente, ma non certo l'unico). Infatti la forza maggiore consiste in un evento al quale non è oggettivamente possibile resistere. Tale evento, per la sua forza intrinseca, determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile. Nel caso di specie non solo il conto corrente della società calcistica era comunque funzionante nonostante i problemi lamentati, ma l'ordinanza istruttoria ha consentito di appurarne l'effettivo costante funzionamento. Ed invero nella giornata del 18 dicembre 2023 il conto corrente in questione presentava nella mattinata un saldo attivo di soli Euro 57,67= e sullo stesso sono poi state eseguite ben 54 operazioni, tra versamenti in contanti Self, bonifici accreditati da terzi e disposizioni di bonifico disposti dalla società a terzi (esempio, stipendi a calciatori relativi al mese di ottobre 2023) ed al termine della giornata il conto presentava un saldo attivo di soli Euro 37,53=. Si ha così la conferma documentale che, nella giornata del 18 dicembre 2023, i deferiti non hanno mai avuto la disponibilità della provvista necessaria ad eseguire i pagamenti in scadenza per le ritenute Irpef ed i contributi Inps.
Solo nella giornata successiva, a termine ormai scaduto, sul conto corrente del sodalizio sportivo, a seguito di ben 27 operazioni tra versamenti in contanti e bonifici provenienti da terzi, si è costituita la valuta di Euro 105.742,69= utilizzata ad eseguire i due versamenti risultanti dai Modelli F24 in data 20.12.2024, sia pur con valuta del 19, con esclusione della sussistenza di forza maggiore.
7. Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, il Collegio, richiamando quanto esposto, ritiene obbligata in assenza di deroghe normative, per quel che riguarda la società S.S. Brindisi Football Club s.r.l., la sanzione minima edittale di cui all'art. 33, comma 4, CGS per il bimestre contestato nella misura di due punti di penalizzazione in classifica per il mancato versamento delle ritenute Irpef e di due punti di penalizzazione in classifica per il mancato versamento del bimestre dei contributi Inps, trattandosi come anticipato di violazioni ontologicamente autonome e da sanzionare singolarmente.
8. Per quanto attiene alla posizione della legale rappresentante signora Mariachiara Rispoli, tenuto conto delle due omissioni, dell'entità economica dei versamenti dovuti, della loro rilevanza e dell'intervenuto pagamento nel giorno successivo alla scadenza regolamentare, il Collegio ritiene equa e proporzionata la sanzione di 45 giorni di inibizione (peraltro eguale a quella base, non ancora ridotta, riportata nell'istanza di accordo ex art. 127 CGS)”.
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