Respinto il reclamo del Marcianise
Il giudice sportivo respinge il reclamo del Marcianise e convalida il risultato della gara con la Gelbison. I rossoblu avevano vinto l'incontro per 3-2. Il reclamo della società del presidente D'Anna verteva sulla posizione di Alfonso Camorani, autore di un doppio tesseramento. Questo quanto riportato nel comunicato ufficiale numero 119:
Il Giudice Sportivo,
letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S.,
OSSERVA:
secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore Camorani Alfonso, schierato con il n. 8 dalla A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA nell'ambito della gara in oggetto, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi per difetto di tesseramento e violazione dell'art. 21 comma 4 delle N.O.I.F., in quanto censito quale Dirigente/Presidente della società A.S.D. Recale 2002 Alfonso Camorani, partecipante ai campionati di Settore Giovanile e Scolastico organizzati dal Comitato Regionale Campania;
- lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. GELBISON VALLO DELLA DELLA LUCANIA, con le quali, nel contestarsi i fatti descritti dalla società reclamante, si afferma la regolarità del tesseramento del calciatore Camorani Alfonso per la stagione sportiva 2013-14, e si chiede l'applicazione dell'art. 40, comma 4 delle N.O.I.F.;
- letta la dichiarazione del 28 aprile 2014 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si comunica che "il calciatore Camorani Alfonso, nato il 21-02-1978, risulta essere tesserato per la società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA, dal 21-08-2013"
- rilevato che il medesimo Camorani Alfonso risulta censito quale Dirigente/Presidente della società A.S.D. Recale 2002 Alfonso Camorani, con matricola federale n. 912984, dal 22-08-2013;
- rilevata l'indubbia incompatibilità tra i due tesseramenti in questione che, pur se susseguitisi in un brevissimo lasso di tempo, consentono d'individuare chiaramente il tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA, del 21-08-2013, quale primo tesseramento posto in essere dal signor Camorani Alfonso;
- rilevato che l'art. 40, comma 4, N.O.I.F., disciplinante le "Limitazioni del tesseramento calciatori", sancisce che in caso "di più richieste di tesseramento va considerata valida quella depositata o pervenuta prima", e che, pertanto, il Signor Camorani Alfonso alla data del 6 aprile 2014, in cui si è disputata la gara in contestazione, era in posizione regolare ed aveva pertanto pieno titolo a parteciparvi;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 3-2;
3) di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza;
4) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE
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