C/C: Giudice Sportivo, pioggia di ammende

02.04.2024 16:43

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 1 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:


GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CESENA, FOGGIA, JUVE STABIA, GUBBIO, PESCARA, LATINA E SPAL hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:ù- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose; - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
 

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

AUDACE CERIGNOLA per avere un suo sostenitore, posizionato all'interno del Settore Tribuna (occupato da circa 800 sostenitori) e portatosi a ridosso della recinzione adiacente l'imbocco del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale e le Squadre rientravano negli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, ripetuto per due volte, nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, eì 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4 e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, al 32° e 33° minuto della gara, due fumogeni spenti sul terreno di gioco, al 21° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 25-30, in prevalenza bambini) entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole; 3. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, alcuni fumogeni determinando, con tale
condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.400,00

ACR MESSINA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, durante la gara, cinque petardi nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco senza provocare conseguenze e due fumogeni nel recinto di gioco provocando il danneggiamento di due pannelli LED; 2. danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere esploso, al 1° minuto del primo tempo, dieci petardi nel proprio Settore, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato due petardi nel recinto di gioco, uno al 13° minuto del primo tempo e l’altro al 9° minuto del secondo tempo, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

POTENZA per avere, i suoi sostenitori, al 1° minuto del tempo, lanciato sul terreno di gioco numerosi coriandoli e rotoli di carta determinando, con tale condotta, una sospensione della gara da parte dell’Arbitro per due minuti circa. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

VIS PESARO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti in quanto un gancio della rete risultava rotto, come già segnalato nel controllo pre-gara, e non veniva riparato tempestivamente. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale).

AMMENDA € 300,00

GIUGLIANO per avere, a fine gara, all’interno degli spogliatoi, i suoi tesserati lanciato due bottiglie di plastica in aria, danneggiando il soffitto in cartongesso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

PRO PATRIA per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

PRO VERCELLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
VISANI MATTEO (CESENA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCOTTO FELICE (SORRENTO) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

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